Statuto

DENOMINAZIONE E DURATA

1) E’ costituita un’associazione politico-culturale non lucrativa denominata “ASSOCIAZIONE 12 APRILE PER MANTOVA”. L’atto costitutivo è parte integrante del presente Statuto, allegato in calce;
2) L’Associazione ha sede legale in Mantova, Corso Vittorio Emanuele II n. 52;
3) La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall’assemblea dei soci.

SCOPO E OGGETTO

4) L’Associazione, che esclude tassativamente qualsiasi finalità di lucro, si pone come sede di elaborazione e dibattito politico e culturale aperto prioritariamente a coloro che si riconoscono nei valori e negli ideali radicati nella storia e nella tradizione cattolica e liberale. L’Associazione perseguirà le proprie finalità attraverso l’organizzazione, diretta o partecipata, anche attraverso la gestione di spazi sul cd Web, di incontri, manifestazioni, viaggi in Europa, attività editoriali ed iniziative culturali, sociali, economiche e politiche e così anche attraverso l’organizzazione di incontri, conferenze e simili d’argomento culturale, sociale, economico e politico. Ha lo scopo di stimolare, promuovere e sviluppare il dibattito sociale, politico e culturale per la diffusione degli ideali liberaldemocratici e riformisti in chiave federalista europea. Realizza e sostiene iniziative culturali.
5) L’Associazione non ha finalità di lucro e fonda il proprio bilancio sull’apporto volontario dei Soci.

ORGANI SOCIALI

6) Possono associarsi i cittadini che condividono le finalità dell’Associazione. L’accettazione dell’iscrizione è approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa;
7) Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Consiglio Direttivo;
8) I soci si distinguono in:
- Soci effettivi, ammessi dal Consiglio Direttivo, con diritto di voto;
- Soci simpatizzanti, quanti intendano esprimere la propria condivisione per i fini dell’Associazione ed interesse per la sua attività, pur senza assumersi il ruolo attivo e, quindi, senza diritto di voto. 
L’Assemblea dei Soci effettivi è convocata di massima almeno una volta l’anno;
9) I soci sono tenuti alla corresponsione delle quote annuali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e ad osservare lo statuto e tutte le delibere prese dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo;
10) La quota associativa ha validità di annuale con rinnovo 1 gennaio di ogni anno e validità 31 dicembre. Le quote verranno utilizzate per perseguire gli scopi dell’Associazione e non potranno essere restituite, rivalutate e trasmesse;
11) La qualifica di Socio può venir meno per mancato pagamento della quota sociale, per dimissioni scritte o per rinuncia da parte del Socio o per deliberazione del Consiglio Direttivo a causa della non osservanza delle disposizioni dell’atto costitutivo e dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e di comportamenti od atti che danneggiano moralmente e materialmente l’Associazione;
12) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni, ha la rappresentanza e la firma legale dell’associazione. Al Presidente è attribuito, in via autonoma, il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Segretario. Le dimissioni o l’impedimento definitivo del Presidente comportano la scelta di un nuovo Presidente, da parte del Consiglio Direttivo tra i membri presenti al momento della caduta del Presidente.
13) Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, svolge prevalentemente le funzioni organizzative, dura fino alla scadenza del mandato del Presidente stesso e fa parte di diritto del Consiglio Direttivo. Verbalizza le riunioni, comunica con qualsiasi mezzo idoneo l’ordine del giorno e la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, è il portavoce del Consiglio Direttivo nei confronti dei soci e dell’Assemblea nei confronti di terzi.
14) Il Tesoriere è eletto anch’egli dal Consiglio Direttivo, dura fino alla scadenza del mandato del Presidente, assolve principalmente alle funzioni amministrative e fa parte del Consiglio Direttivo. E’ responsabile della cassa e suoi compiti sono tenere la contabilità e redigere un riassunto semestrale delle spese e delle entrate. Egli può organizzare autonomamente, a nome dell’Associazione, spese di lieve entità. Le modalità entro cui può esercitare questo potere sono decise dal Consiglio Direttivo in accordo con la politica delineata dall’Assemblea.
15) Il Consiglio Direttivo, oltre che dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, è composto da un minimo di quattro ad un massimo di dieci membri ed è eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo indirizza l’attività dell’Associazione secondo le linee programmatiche dell’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre suoi membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera scritta, in forma tradizionale od elettronica, da spedirsi non meno di tre giorni prima dall’adunanza. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei voti;
16) Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso sceglierà altri membri, tra i soci effettivi, in sostituzione di quelli mancanti. Tali membri rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che potrà confermarli fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, obbligando alla convocazione entro il termine di 60 giorni dell’assemblea che dovrà procedere al rinnovo delle cariche;
17) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per
- l’approvazione del bilancio;
- la nomina del Consiglio Direttivo;
- la trattazione di tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale indicati nell’ordine del giorno;
18) L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare:
- su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale, inerente la vita dell’Associazione;
- sulle modifiche da apportare allo Statuto;
- sulla liquidazione e scioglimento dell’Associazione;
- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario.
19) Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci effettivi che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun socio effettivo può rappresentare non più di un altro socio purché munito di delega scritta. La data, il luogo e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati ai soci effettivi per lettera raccomandata o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni (ad esempio anche tramite invio di e-mail).
Per la costituzione legale e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati.
La data ed il luogo di questa sessione deve essere comunicata congiuntamente alla data della prima sessione.
20) L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei soci effettivi presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio effettivo. Nel caso non vi sia un Segretario in carica o egli non partecipi all’assemblea, quest’ultima, all’inizio della seduta, provvede ad eleggere, limitatamente all’Assemblea, un Segretario.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità delle votazioni.
Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea, i quali saranno sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
21) I Soci effettivi riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto. Per la validità dell’Assemblea straordinaria è necessaria la presenza sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

22) Lo scioglimento dell’Associazione deve essere richiesto da almeno il 75% dei Soci.
Lo scioglimento è automatico qualora il numero dei Soci effettivi scenda sotto il numero di cinque. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

NORME GENERALI

23) L’Associazione non è responsabile di qualsiasi fatto o atto illecito compiuto da un socio anche se avveratosi nei locali dell’associazione stessa o durante una manifestazione da essa organizzata.
24) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti.